INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Guida al nuovo quadro normativo
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Il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Parigi del 2015 e dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile ha spinto il legislatore europeo a ripensare al ruolo della finanza prevedendo alcuni interventi principali:
Se alcuni dei provvedimenti sono già operativi (come l’adozione dei nuovi benchmark di sostenibilità), i prossimi due anni sono fitti di scadenze che obbligheranno gli operatori dei mercati finanziari ad adeguarsi a 360 gradi alle nuove normative. La prima data da segnare in calendario è il prossimo 10 marzo 2021 con l’applicazione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, o SFDR).
OBBLIGHI INFORMATIVI SUGLI INVESTIMENTI
TASSONOMIA EUROPEA
BENCHMARK DI SOSTENIBILITà
INTEGRAZIONE DI CONSULENZA E SOSTENIBILITà
POLITICHE DI VOTO AZIENDALE
IL CALENDARIO
sul grado di sostenibilità degli investimenti SFDR (1)
per una classificazione uniforme delle attività considerate sostenibili. Regolamento sulla tassonomia (2)
chiari parametri di confronto per le emissioni di carbonio (3)
negli aggiornamenti alle direttive «MiFID II» e «IDD»
Con maggiori responsabilità degli azionisti e dei gestori attivi Shareholder Rights Directive II
1.Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 2.Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 3.Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento
Integrazione della sostenibilità nella consulenza
VERSO UN'EUROPA più green
del nuovo quadro normativo
SCOPRI DI PIù
SFDR : OBBLIGHI INFORMATIVI
AGGIORNAMENTI MIFID II e IDD
SRD II : POLITICHE DI VOTO
CALENDARIO
Il Regolamento SFDR ( Sustainable Finance Disclosure Regulation) prevede obblighi di trasparenza armonizzati in materia di investimenti sostenibili nello Spazio Economico Europeo. Gli operatori dei mercati finanziari devono illustrare come integrano i rischi di sostenibilità nelle decisioni e raccomandazioni di investimento (art. 3) oltre a fornire informazioni su come le politiche di remunerazione siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità (art.5)
sul grado di sostenibilità degli investimenti (SFDR )
per una classificazione uniforme delle attività considerate sostenibili (Regolamento sulla tassonomia )
chiari parametri di confronto per le emissioni di carbonio
Questo tipo di dettaglio deve essere fornito anche a livello di singolo prodotto, nell’informativa precontrattuale, stimando i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari (articolo 6); non vuol dire che tutti i prodotti dovranno adottare regole di sostenibilità, ma chi sceglierà questa strada dovrà comunque motivarla. Tutti i prodotti finanziari (4) dovranno pertanto rientrare in 3 categorie, che riflettono un grado crescente di attenzione alla sostenibilità.
RISCHIO DI SOSTENIBILITà
un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.
UNA PANORAMICA DELLE CATEGORIE SECONDO LA SFDR
MIN
MAX
ART.
9
8
6
Obiettivo di Investimento sostenibile
Promuove le caratteristiche ESG
Criteri ESG di base
Nessun criterio ESG applicato
ESG il centro del prodotto
Le categorie 8 e 9 prevedono specifici requisiti informativi, a partire già dal 10 marzo
Informazioni su come vengono rispettate le caratteristiche ESG. In presenza di un benchmark, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche.
ARTICOLO 8
ARTICOLO 9
In presenza di un indice di riferimento, va indicato in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo e perché e in che modo l’indice designato differisce da un indice generale di mercato. In assenza di un indice, va invece spiegato come viene raggiunto l’obiettivo d’investimento sostenibile. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, deve essere indicato l’obiettivo di un’esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’Accordo di Parigi.
4. OICVM, gestioni di portafoglio, fondi di investimento alternativo (FIA), IBIP, prodotti o schemi pensionistici
SFDR: I rischi di sostenibilità sotto i riflettori
FONDI AMUNDI
Nessun criterio ESG
(Rischi di sostenibilità non integrati per il prodotto)
(Integrazione dei rischi)
Il Regolamento sulla Tassonomia sancisce la nascita del primo sistema al mondo di classificazione delle attività economiche sostenibili.
GREENWASHING
termine che indica la pratica di alcune società o di organizzazioni per ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale, basata su dichiarazioni ingannevoli o false al fine di presentare come ecocompatibile un prodotto finanziario che in realtà non soddisfa gli standard ambientali di base.
Questo tipo di dettaglio deve essere fornito anche a livello di singolo prodotto, nell’informativa precontrattuale, stimando i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari (articolo 6); non vuol dire che tutti i prodotti dovranno adottare regole di sostenibilità, ma chi sceglierà questa strada dovrà comunque motivarla. Tutti i prodotti finanziari dovranno pertanto rientrare in 3 categorie, che riflettono un grado crescente di attenzione alla sostenibilità.
Gli obiettivi ambientali e climatici individuati dalla tassonomia sono sei:
Non è finita qui! Il Regolamento sulla Tassonomia ha istituto la Piattaforma per la finanza sostenibile, un gruppo permanente di esperti del settore pubblico e privato impegnati a sviluppare politiche e strumenti di finanza sostenibile.
L’obiettivo è chiaro: stabilire criteri “verdi” e ampiamente riconosciuti per raccogliere più finanziamenti pubblici e privati e portare la UE ad essere “carbon neutral” entro il 2050, come stabilito nel Green Deal europeo. In ultima istanza, la finalità è di mettere al bando il greenwashing: quella pratica scorretta che porta alcune aziende a distorcere i dati sul proprio impatto ambientale.
Per essere eco-compatibile, un’attività deve soddisfare i seguenti criteri:
contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali
mitigazione del cambiamento climatico
TASSONOMIA: Scacco matto al greenwashing
adattamento al cambiamento climatico
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti
prevenzione e controllo dell’inquinamento
mitigazione del cambiamento climatico; adattamento al cambiamento climatico; uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; prevenzione e controllo dell’inquinamento; protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo
essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite).
Tra le iniziative volte a garantire maggior chiarezza e trasparenza per gli investitori, rientra l’introduzione di due nuove categorie di benchmark a basse emissioni di carbonio con obiettivi simili ma differenti livelli di ambizione:
benchmark per la transizione climatica tesi a ridurre l’impronta di carbonio di un portafoglio di investimento standard. Questo tipo di indici dovrebbe essere stabilito prendendo in considerazione le imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione misurabile
EU Climate Transition Benchmark
EU Paris-aligned Benchmark
puntano a selezionare solo gli elementi che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo dei 2 °C stabilito nell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici
Nel 2020 sono stati definiti anche alcuni requisiti minimi che queste categorie di indici devono rispettare:
specifici criteri di esclusione degli investimenti (ad esempio le società coinvolte in attività riguardanti armi controverse o quelle attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco).
indicazione di quali fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) considerano e delle modalità in cui questi si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento (5/6)
5. Regolamento Delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 luglio 2020 6. Regolamento Delegato (UE) 2020/1817 della Commissione del 17 luglio 2020
E
S
G
DUE NUOVI INDICI PER GUIDARE LE SCELTE DEGLI INVESTITORI
Sul tema della finanza sostenibile si è espressa anche l’ESMA (7), proponendo di documentare le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità nella fase conoscitiva, per estendere la valutazione degli obiettivi finanziari anche ad aspetti relativi alla sostenibilità ambientale, sociale e di buona governance. Gli intermediari saranno chiamati alla revisione dei processi di profilatura della clientela (8), di erogazione del servizio di consulenza e di valutazione di adeguatezza, integrandoli con i fattori ESG. Dovranno, altresì, introdurre nuovi controlli per verificare che il prodotto di investimento oggetto di consulenza sia in linea con le preferenze ESG dichiarate dal cliente in fase di profilatura (revisione direttiva MiFID II).
7. Istituita con effetto dal 1 gennaio 2011 con Regolamento UE 1095/2010, ESMA è un’autorità di vigilanza europea che riunisce gli organismi di vigilanza dei mercati finanziari nazionali di ciascuno Stato Membro UE. Insieme alla European Banking Authority (EBA) e alla European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), costituisce parte integrante del Sistema di Vigilanza Europeo. 8. Bozze di atti delegati posti in consultazione a giugno 2020; in attesa di provvedimenti definitivi
LE PREFERENZE ESG DEGLI INVESTITORI CONTANO
Nel 2020 è entrata in vigore in Italia anche la SRD II, direttiva sui diritti degli azionisti emanata dall’Unione Europea (“Shareholder Rights Directive II”, abbreviato in “SRD II”) con l’obiettivo di:
coinvolgere gli azionisti
incoraggiandoli a partecipare maggiormente al governo societario e offrendo loro maggiori possibilità di controllare la politica di remunerazione e le operazioni con parti correlate, anche in cooperazione tra loro
LA SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE II: Un'OPPORTUNITà DI ENGAGEMENT
rafforzare la trasparenza delle società
fornendo maggiori informazioni in merito al loro governo societario agli investitori e alle società in generale, nonché consentendo a queste ultime di poter conoscere l’identità dei loro azionisti e le politiche di voto degli investitori istituzionali, in modo da consentire un più proficuo dialogo sulle questioni di governo societario
Sostenere la crescita delle imprese
e la loro competitività
IL CALENDARIO DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO
AVVERTENZE Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione di investimento e non sono da intendere come ricerca in materia di investimenti o come analisi finanziaria, dal momento che, oltre a non avere i contenuti, non rispetta i requisiti di indipendenza imposti per la ricerca finanziaria e non è sottoposta ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazione prima della diffusione. Le informazioni contenute nel Documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione. Le opinioni espresse riflettono il giudizio di Amundi SGR al momento della redazione e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall’affidamento alle opinioni o dall’uso delle informazioni ivi contenute. Amundi SGR non conferma, assicura o garantisce l'idoneità a qualsiasi scopo di investimento delle informazioni ivi contenute, le quali non devono essere utilizzate come unica base per le decisioni d'investimento. Tali informazioni non intendono sostituire in alcun modo le autonome e personali valutazioni che il destinatario è tenuto a svolgere prima della conclusione di una qualsiasi operazione attinente a strumenti e prodotti finanziari. Prima dell’investimento in OICVM leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare all’investitore prima della sottoscrizione, ed il Prospetto, pubblicati sul sito www.amundi.it e disponibili gratuitamente presso i soggetti collocatori. Investire comporta dei rischi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (“SFDR”) stabilisce norme armonizzate per i partecipanti ai mercati finanziari con riguardo alle informative sulla sostenibilità relative ai prodotti finanziari. Con riguardo ai propri OICR che integrano gli aspetti ambientali, sociali e di governance (“ESG”) nelle scelte di investimento, Amundi SGR ha adottato l’approccio alla valutazione degli aspetti ESG definito internamente al Gruppo Amundi. Attraverso l’utilizzo di tale metodologia, il gestore prende in considerazione i rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento. Oltre all’integrazione degli aspetti ESG nei processi di investimento, la SGR applica politiche di esclusione mirate con riferimento agli emittenti che non rispettano la propria Politica sugli Investimenti Responsabili. Le valutazioni, operate da un team di analisti dedicato e formulate in modo autonomo rispetto al team di gestione, sono utilizzate dai gestori nelle scelte di investimento in aggiunta agli altri criteri finanziari. Alcuni OICR gestiti da Amundi SGR possono altresì promuovere caratteristiche ambientali o sociali o avere un obiettivo di investimento sostenibile. Il modo e la misura in cui gli aspetti ESG sono integrati nelle scelte di investimento degli OICR sono descritti nel prospetto del fondo. Il Documento non è diretto alle “US Person” così come definite nel U.S. «Regulation S» della Securities and Exchange Commission.
SFDR
TASSONOMIA UE
CLIMATE BENCHMARK
MODIFICHE EU MIFID II, EU UCITS E AIFMD
SRD II
2019
2020
2021
2022
2023
2019 2023